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Toscana, deliberazione n. 202 – Recesso ex art. 20 CCNL: equivale a cessazione


Un Sindaco ha chiesto se, ai fini delle norme di contenimento della spesa di personale, rientri nel concetto di cessazione il caso di un dipendente assunto a seguito di concorso e che ha usufruito della possibilità contrattuale di cui all’art. 20 CCNL 14/09/2000 per rientrare presso l’originaria sede di servizio prima del decorso semestrale del periodo di prova.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 202/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 giugno hanno chiarito che con il termine cessazione il legislatore ha inteso prendere in considerazione l’evento della estinzione di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal motivo.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, nel concetto di cessazione rientra il caso di specie, relativo all’estinzione del rapporto di lavoro che si era validamente instaurato seppur sottoposto alla condizione del superamento del periodo di prova.

 


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