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La clausola sociale è derogabile nel caso di diversa organizzazione del servizio

La clausola sociale contenuta nell’articolo 37 del Ccnl per le cooperative sociali che prevede l’obbligo di continuare il rapporto di lavoro con tutti i lavoratori già addetti al servizio deve ritenersi inderogabile quando il servizio è organizzato dal nuovo gestore con le stesse sostanziali modalità con le quali lo stesso servizio era organizzato dal gestore uscente. Tuttavia, l’esigenza di dover rispettare la clausola sociale non può escludere una diversa organizzazione del lavoro e l’ausilio di nuovi strumenti tecnici o informatici, che non rendono più necessario l’utilizzo di tutto il personale già utilizzato per il servizio. Questo il principio espresso dal…

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