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Abruzzo, deliberazione n. 55 – Rimborso spese legali amministratori: rimessione alle SS.RR


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste”.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 55/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 giugno, hanno ricordato che il rimborso delle spese legali, disciplinato dall’articolo 28 del Ccnl del 14 settembre 2000 riguarda i soli dipendenti comunali.

In materia vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Una prima tesi consente l’estensione dell’art. 28 del citato CCNL anche all’operato degli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Corte dei Conti Puglia, sent. 787/2012; Corte dei Conti Lombardia, sent. 452/2011 e 86/2012; Corte di Cassazione, Sez. 1, sent. 3408/2013).

Di contro, per la non rimborsabilità di dette spese si è pronunciata con una recente sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata, sent. n. 165/2012, non solo escludendo un’interpretazione estensiva della disciplina prevista per i dipendenti, ma ritenendo anche non ammissibile il ricorso al procedimento analogo e quindi all’art. 1720 del codice civile (in tal senso anche Corte di Cassazione n. 10052/2010, n. 12645/2012, n. 2569/2011, nonché Cons. Stato n. 2242/2000).

In considerazione, pertanto, dei suesposti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche interni alla Corte dei Conti, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite.

 


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