Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula “perché il fatto non sussiste”.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 55/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 giugno, hanno ricordato che il rimborso delle spese legali, disciplinato dall’articolo 28 del Ccnl del 14 settembre 2000 riguarda i soli dipendenti comunali.
In materia vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Una prima tesi consente l’estensione dell’art. 28 del citato CCNL anche all’operato degli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Corte dei Conti Puglia, sent. 787/2012; Corte dei Conti Lombardia, sent. 452/2011 e 86/2012; Corte di Cassazione, Sez. 1, sent. 3408/2013).
Di contro, per la non rimborsabilità di dette spese si è pronunciata con una recente sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata, sent. n. 165/2012, non solo escludendo un’interpretazione estensiva della disciplina prevista per i dipendenti, ma ritenendo anche non ammissibile il ricorso al procedimento analogo e quindi all’art. 1720 del codice civile (in tal senso anche Corte di Cassazione n. 10052/2010, n. 12645/2012, n. 2569/2011, nonché Cons. Stato n. 2242/2000).
In considerazione, pertanto, dei suesposti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche interni alla Corte dei Conti, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite.