Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 che vieta agli enti locali di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118”.
L’ente ha premesso di aver accettato la donazione di un cittadino (complesso immobiliare adibito a campo sportivo), con la condizione che fosse gestita da una Fondazione senza scopo di lucro.
I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 54/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 giugno, hanno chiarito che non può essere costituita la fondazione ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.l. 95/2012, in quanto pur essendo deceduto il donatore nel 2010, la Fondazione non ha mai avuto riconoscimento giuridico, perché mai richiesto da parte del Comune, né alla Prefettura, né alla Regione.