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Gare: la mancata produzione della campionatura comporta l’esclusione


E’ legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante in conseguenza della mancata produzione, entro il termine di scadenza delle offerte, della campionatura di fornitura, ritenuta parte essenziale dell’offerta tecnica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 3516 del 26 giugno 2013, con la quale ha riformato la decisione del Tar.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva previsto sia nell’invito a formulare l’offerta sia nel capitolato speciale d’appalto, il deposito, da parte dei concorrenti, della campionatura della fornitura offerta, da presentare unitamente alla busta contenente l’offerta tecnica.

I giudici amministrativi hanno chiarito che se nella lex specialis la campionatura è considerata quale elemento essenziale dell’offerta tecnica, in quanto funzionale alla valutazione delle offerte da parte della commissione di gara, la mancata osservanza dell’adempimento comporta l’esclusione dalla selezione, anche a garanzia del principio della par condicio competitorum.

In tale ipotesi, infatti, il deposito della campionatura, lungi dal consentire un controllo a campione (ed ex post) sulla qualità delle offerte, si impone al fine di consentire, in omaggio al principio di buon andamento amministrativo, la contestuale e rapida valutazione delle offerte.

Pertanto, non è possibile una produzione tardiva (anche di parte della campionatura), dovendosi di contro rispettare, per il suo deposito, la medesima scansione temporale fissata per la presentazione delle offerte.

 


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