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Sardegna, deliberazione n. 51 – Mutuo e patto di stabilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di contabilizzazione di un finanziamento regionale, in particolare, sulla sua rilevanza ai fini del rispetto dei saldi del Patto di Stabilità.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 51/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno chiarito che il finanziamento, pur se proveniente da risorse europee, costituisce a tutti gli effetti un indebitamento dando origine ad obblighi restitutori.

Rispetto alla sua rilevanza ai fini del rispetto dei saldi del Patto di Stabilità, i magistrati contabili hanno ricordato che l’art. 31, comma 10, della legge 183/2011, prevede che “Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008”.

Spetterà, dunque, all’ente verificare in concreto la provenienza delle risorse ai fini della verifica del rispetto del saldo finanziario, fermo restando quanto indicato dalla seconda parte dell’art. 31, comma 10 della legge 183/2011 per le ipotesi di cofinanziamento.

 


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