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Gare: esperienza professionale dei membri della commissione giudicatrice


L’esperienza professionale di ciascun componente della commissione di gara non deve necessariamente coprire tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 3203 del 10 giugno 2013.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento di due lotti dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’oggetto dell’appalto era di natura complessa ed implicava la valutazione, accanto agli aspetti di natura informatica, anche di fondamentali esigenze organizzative dell’amministrazione della pubblica istruzione.

I giudici amministrativi hanno ricordato che il requisito dell’adeguata esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto per i componenti della commissione giudicatrice di una gara per l’affidamento di un pubblico appalto, dall’art. 84, comma 2, d.lgs. 163/2006 deve essere inteso gradatamente, in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare.

Pertanto, considerata la natura mista, gestionale e informatica dell’appalto in questione, i giudici amministrativi hanno chiarito che “la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico-informatica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto, era senz’altro idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme, fosse idoneo ad affrontare la complessa attività valutativa richiesta”.

 


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