Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Calabria, deliberazione n. 23 – Spesa per formazione del personale


La Regione ha chiesto un parere in merito alla compatibilità tra il vincolo normativo stabilito dall’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 e le disposizioni di natura contrattuale contenute nell’articolo 23 del Ccnl 1/4/1999, in seguito confermate dall’articolo 45 del Ccnl 22/1/2004, nella parte in cui è stata prevista la destinazione allo sviluppo delle attività formative di una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale.

In particolare, l’ente ha chiesto se la riduzione del 50% debba applicarsi sulla spesa sostenuta nell’anno 2009, anche nel caso in cui nell’Ente la stessa sia stata inferiore all’1% di quella del personale.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione n. 23/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 giugno, hanno chiarito che “un obbligo contrattuale può, secondo tradizionali principi civilistici (inesigibilità della prestazione ex art. 1218 c.c.), restare inadempiuto qualora sopravvenga un impedimento, determinato appunto dall’entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa recante un preciso limite di spesa, tale da rendere impossibile l’adempimento (c.d. factum principis)”.

I magistrati contabili, pertanto, hanno confermato la necessaria applicazione dell’obbligo di legge finalizzato alla contrazione della spesa per formazione, ancorché a livello pattizio sussista una disposizione implicante un investimento minimo in formazione.

 


Richiedi informazioni