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Piemonte, deliberazione n. 222 – Irregolarità amministrative


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta predisposizione dei documenti contabili a seguito dell’accertamento di alcune irregolarità amministrative nella gestione finanziaria.

L’ente ha premesso che nel corso degli anni 2011-2012 sono state compiute “notevoli irregolarità nella gestione amministrativo – contabile (…) con emissione di mandati da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, regolarmente pagati dal Tesoriere, senza giustificativo di spesa in favore di una ditta compiacente, non fornitore del Comune”.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 222/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno chiarito che “se è stato rilevato il compimento di irregolarità idonee ad arrecare un danno all’Ente è onere dell’Amministrazione provvedere alla denuncia delle stesse alla Procura della Corte dei conti, cosicchè possano essere promosse le necessarie azioni di recupero”.

Secondo i magistrati contabili, nel caso in cui sia stata utilizzata in modo artificioso l’allocazione nei “servizi per conto di terzi” per effettuare spese indebite e nell’entrata di Titolo VI sia allocata un’entrata fittizia, “è onere dell’Ente procedere all’eliminazione dell’entrata dal Titolo VI e riportare negli ordinari Titoli di spesa l’uscita, così da far emergere la stessa ovvero il debito fuori bilancio che, eventualmente, si sia formato in relazione all’attività gestoria”.

Inoltre, una volta accertate anomalie nella gestione dei “servizi per conto di terzi” idonee ad incidere sull’effettività e sulla reale consistenza dei saldi di bilancio o nella gestione di tesoreria, spetterà all’ente “approvare il rendiconto della gestione in base alla reale situazione, espungendo dalla voce “servizi per conto di terzi” le partite che non vi rientrano”.

 


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