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Anticorruzione appalti: è sufficiente l’invio delle informazioni all’Avcp


Con un comunicato congiunto Civit-Avcp del 25 giugno 2013, le Autorità hanno chiarito che l’obbligo di trasmissione delle informazioni sugli appalti alla Civit si intende assolto con la trasmissione di tali informazioni all’Avcp.

In particolare, si ricorda che l’articolo 1 comma 27 della legge 190/2012 ha stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito e inviare all’Autorità nazionale Anticorruzione (Civit) le informazioni che riguardano l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura, l’importo delle somme liquidate.

Tali informazioni, a norma dell’articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, devono anche essere inviate all’Avcp.

Al fine di evitare alle pubbliche amministrazioni la duplicazione degli oneri di trasmissione, l’Avcp ha assicurato alla Civit l’accesso alle proprie banche dati per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni non sono tenute ad inviare le informazioni relative agli affidamenti di lavori, forniture e servizi alla Civit (Autorità anticorruzione) se già inviate all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (Avcp).

 


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