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Veneto, deliberazione n. 161 – Illegittima l’erogazione dell’accessorio senza peg


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in ordine all’erogazione del salario accessorio per l’esercizio finanziario 2012.

L’ente ha premesso di aver avuto, nell’esercizio finanziario 2012, una gestione commissariale, che ha autorizzato i Responsabili di settore a gestire un P.E.G. 2012 provvisorio ad effetti prorogati, fino all’approvazione del bilancio preventivo 2012, non seguito, tuttavia, dall’approvazione del relativo P.E.G. definitivo 2012.

I magistrati contabili della Veneto, con la deliberazione n. 161/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 giugno, hanno ricordato che il Peg, previsto dall’art. 169 Tuel, rappresenta un documento operativo, molto simile al “budget”, che riguarda i rapporti tra Giunta e responsabili dei servizi.

Attraverso questo strumento di programmazione operativa, la Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, determina gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, ai responsabili dei servizi.

Il peg deve, pertanto, contenere tutti gli elementi sia finanziari, sia di indirizzo ed operativi, per l’attribuzione della produttività individuale e collettiva, anche con riferimento alla valutazione ed incentivazione, legata alle performance generali oltre che individuali.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, la mancanza dell’adozione del peg configura una mancanza di obiettivi e di responsabilità e delinea un’attività amministrativa non solo assolutamente carente nel perseguire gli obiettivi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ma anche priva di un sistema in grado di assicurare una legittima distribuzione del salario accessorio.

Pertanto, secondo la Corte, non è legittima l’erogazione di risorse, a titolo di premio di risultato e di produttività collettiva ed individuale, in caso di mancata adozione del peg.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di riportare le suddette risorse, costituite e contrattate nel fondo 2012 ed iscritte in bilancio, quali residui passivi 2012 e destinate ad incrementare le risorse variabili del fondo 2013, i magistrati contabili hanno chiarito che tali risorse non possono essere considerate residui passivi, ovvero somme legalmente “impegnate”, ma non ancora spese.

Ciò in quanto l’impegno di una spesa avviene a seguito di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, quando risulta determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la sua regione giustificativa (art. 183, Tuel).

I giudici contabili hanno espresso “una fondata perplessità sulla possibilità di procedere ad un impegno, giuridicamente rilevante, di risorse relative al trattamento accessorio del personale, in assenza di un piano esecutivo di gestione che assegni dette risorse ai responsabili della varie strutture”.

Infine, con riferimento alla legittimità dell’erogazione ai titolari di P.O. di una retribuzione di risultato nella misura minima del 10% prevista dall’articolo 10 del Ccnl del 31/03/1999, i magistrati contabili, pur dichiarando inammissibile il quesito, hanno evidenziato che “l’assegnazione, in via preventiva, di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi, rappresentano una condizione indispensabile per l’erogazione della retribuzione di risultato”

Anche la mancanza di ogni valutazione o una valutazione non positiva delle attività e dei risultati conseguiti impedisce ugualmente l’erogazione della retribuzione di risultato.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, spetterà all’ente valutare le attività svolte e l’effettivo conseguimento dei risultati, conseguiti dal titolare di P.O., in relazione ai concreti obiettivi annualmente assegnati allo stesso.

I magistrati contabili hanno, infine, ricordato che “è comunque esclusa la possibilità di interventi in sanatoria, nel senso cioè dell’adozione dei presupposti necessari previsti dalla disciplina contrattuale solo in via successiva rispetto al momento del riconoscimento e della erogazione della stessa”.

Pertanto, non è possibile una valutazione e una erogazione retroattiva della retribuzione di risultato, data la specifica funzione attribuita a tale voce retributiva.

 


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