Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, deliberazione n. 172 – Acquisizione per pubblica utilità: non rientra nel divieto


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione dell’ambito applicativo del divieto di acquisto di beni e diritti immobiliari imposto alle pubbliche amministrazioni per l’anno 2013, in particolare se rientri nello stesso l’ipotesi di conclusione di una procedura di acquisto per la quale l’ente ha sottoscritto un contratto preliminare ad effetti anticipati.

In conseguenza di tale atto, un comune è entrato nel possesso dell’area per realizzare le attività di bonifica, preliminari alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità in seguito agli eventi alluvionali dell’ottobre 2011.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 172/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno richiamato l’articolo 10-bis del d.l. 35/2013, secondo cui “nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, (…) non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Un approfondimento delle novità introdotte dalla legge di conversione verrà pubblicato su UNIVERSOPA di giugno.

 


Richiedi informazioni