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Gare: valida la dichiarazione sostitutiva priva della formula “dichiara”


E’ illegittima l’esclusione da una gara di una società che ha presentato una dichiarazione prescritta priva della prima pagina, contenere i dati relativi all’impresa, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici, qualora tali dati siano comunque reperibili negli altri documenti inseriti nella busta A.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3146 del 10 giugno 2013.

Nella sentenza in commento il Collegio, oltre a confermare la decisione del Tar, ha inoltre chiarito che non costituisce un requisito sostanziale per la validità delle dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000 il richiamo delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni.

Ciò in quanto la qualificazione come falso, e le relative conseguenze penali, prescindono dall’avvenuto uso in concreto della formula “dichiara”.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, “l’art. 48 del t.u. n. 445/2000 non richiede, a pena d’invalidità, che il soggetto si impegni esplicitamente a rendere una dichiarazione veritiera, e neppure che si dichiari consapevole delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni. Al contrario, è la p.a. che deve richiamare le sanzioni penali, nel momento in cui invita il privato a rendere le dichiarazioni e gli fornisce il relativo modello (peraltro facoltativo)”.

 


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