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E’ illegittima la richiesta al concorrente di presentazione del Durc


E’ illegittima la richiesta della produzione del Durc da parte delle imprese a pena di archiviazione della domanda di contributo.

Le p.a. e i gestori di pubblici servizi infatti non possono richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3231 dell’11 giugno 2013, con la quale ha ritenuto illegittima la clausola di un bando che prevedeva l’archiviazione in caso di mancato rispetto del termine per la consegna del DURC da parte del partecipante.

Nel caso di specie, un’impresa aveva presentato domanda per la partecipazione al bando approvato dalla Regione e finalizzato all’erogazione di incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Avvalendosi della possibilità prevista dal bando, l’impresa aveva allegato alla domanda la richiesta del Documento unico di regolarità contributiva inoltrata allo Sportello unico previdenziale dell’Inps-Inail, riservandosi di trasmettere il rilasciando certificato nel termine indicato nella lex specialis.

Successivamente, acquisito l’originale cartaceo del DURC, lo stesso veniva inviato tramite il servizio postale, in modo che potesse pervenire nell’indicato termine.

Tuttavia, il predetto plico non perveniva utilmente al destinatario.

La Regione, quindi, disponeva l’archiviazione della domanda, in considerazione del fatto che la mancata ricezione del Durc nei termini prescritti era prevista della lex specialis come causa di esclusione.

I giudici amministrativi hanno ricordato che ai sensi dell’art. 43 del d.p.r. 445/2000 “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni”.

I giudici amministrativi, hanno pertanto confermato la decisione del Tar secondo cui l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC, che rappresenta una peculiare disciplina prevista per il settore degli appalti, deve ritenersi operante anche nel caso di erogazione di contributi e sovvenzioni comunitarie.

 

 


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