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Marche, deliberazione n. 51 – Pareri dei responsabili dei servizi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 49 del Tuel, nella nuova formulazione dettata dall’articolo 3, comma 1, lett. b), del d.l. 174/2012

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 51/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 giugno, hanno ricordato che la richiesta di parere è obbligatoria solo in presenza di una proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta comunale che non sia “mero atto di indirizzo”.

Il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza di motivi di ricorso incentrati sulla violazione dell’art. 49 del TUEL, ha chiarito che la novità precettiva apportata all’articolo 49 del Tuel consiste essenzialmente nell’avere sostituito l’espressione “qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata” con “qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.

Secondo i magistrati contabili, attraverso tale modifica il legislatore ha voluto ampliare i casi in cui è necessario il parere di regolarità contabile, con l’assegnazione al responsabile di ragioneria di un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente.

Pertanto, anche alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio interessato avrà l’onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente.

Il responsabile di ragioneria, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato.

Inoltre, a fini di completezza, i magistrati contabili hanno ricordato che la formulazione del parere è necessaria non soltanto sulla proposta di deliberazione, ma anche sugli emendamenti che alla stessa vengano presentati nel corso dell’esame da parte dell’organo deliberante.

 


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