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Veneto, deliberazione n. 139 – Spesa personale enti minori


Un sindaco ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4-ter legge 44/2012 che ha cambiato l’anno di riferimento per la quantificazione del relativo limite dal 2004 al 2008.

L’ente ha evidenziato di avere sforato la spesa del 2008 a causa della riespansione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, concessa nel corso del 2012 in quanto rispettosa dei limiti di spesa che facevano riferimento, al tempo, ai valori del 2004.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 139/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno chiarito che a fronte di un’attività normativamente consentita, l’ente non può subire delle preclusioni introdotte da una normativa entrata in vigore successivamente, essendo ciò contrario al canone della ragionevolezza ed in contrasto con “l’esigenza di garantire il principio generale di non contraddizione all’interno dell’ordinamento giuridico”.

Pertanto, lo sforamento da parte dell’ente della spesa del personale nel corso del 2012 a seguito al mutamento dell’anno di riferimento del limite di spesa dal 2004 al 2008, non può determinare effetti preclusivi e sanzionatori a carico dell’ente.

Ciò, a maggior ragione, nel caso in specie, in quanto “ove ricorrano tutti presupposti previsti dalla legge (ovvero dalla contrattazione collettiva), l’ente non può non dar seguito alla richiesta del dipendente di riconduzione del rapporto di lavoro alle modalità originarie, anche nell’evenienza in cui tale comportamento obbligato conduca ad un aumento della spesa di personale”.

Tuttavia, l’ente, dal momento dell’entrata in vigore del comma 11 dell’articolo 4 ter del d.l. 16/2012, è tenuto ad indirizzare tutte le scelte discrezionali in materia di spesa di personale, anche ricorrendo a diverse modalità organizzative dei servizi (sia interne all’Ente che esterne) al fine di una riduzione di “detta tipologia di spesa entro il limite di quella impegnata nel 2008 in modo da assicurare, quanto prima possibile, l’osservanza dell’art. 1, co. 562 della legge finanziaria per il 2007 nel testo attualmente vigente”.

 


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