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Servizi infungibili e essenziali: assunzioni sempre ammesse


La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha disposto l’archiviazione, con decisione del 24 maggio 2013, depositata il 30 maggio 2013, in merito alla vertenza relativa all’assunzione di alcune maestre e educatrici a tempo determinato effettuate da un ente, nonostante lo stesso non avesse rispettato i limiti di spesa di personale.

Le assunzioni sono state ritenute dal comune essenziali per garantire il funzionamento delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali per l’anno scolastico 2012/2013.

Il comune aveva effettuato le assunzioni in presenza di un disavanzo di bilancio e avendo superato i limiti posti dall’art. 76, comma 7 del d.l. 112/2008, con un’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente superiore al 50%.

La Procura ha ritenuto non sussistenti “i presupposti dell’azione di responsabilità” per quanto chiarito dalle Sezioni Riunite, in sede di controllo, della stessa Corte dei Conti con la delibera 46/2011, secondo la quale sarebbero legittime alcune deroghe ai vincoli di spesa di personale, in presenza di ragioni di somma urgenza ovvero della necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali.

La Procura ha chiarito che la sussistenza degli estremi per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile va condotta verificando l’esistenza di condizioni certe e rigorose, perché “la specialità della deroga non può lasciare spazi a interpretazioni discrezionali o di comodo.”

Esaminati i presupposti della decisione del comune di assumere in deroga, indicati nella motivazione della delibera adottata, la Corte ha ribadito che le norme statali che fissano limiti di spesa per le regioni e gli enti locali, pur se riconosciute nell’ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, “non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali, quali sono, appunto, quelli di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi di asilo nido e quelli di assistenza scolastica refezione” (Corte Cost., sent. 370/2003, Corte Giustizia EU, decisione Omega 14 0tt 2004 – causa C-36/02).

Pertanto, ritiene la Corte dei Conti sezione giurisdizionale, l’obbligatorietà di tali servizi, da rendere sempre e comunque (sostenendone i relativi costi) “sembra escludere l’esistenza di un danno”.

La Corte ritiene quindi prevalente il diritto all’istruzione rispetto ai limiti di natura finanziaria che, quindi, non possono comprimere i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.

Nel bilanciamento degli interessi in gioco, l’aspetto economico finanziario è stato ritenuto recessivo rispetto ai diritti fondamentali della persona.

 


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