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Puglia, deliberazione n. 87 – Contestazione valore stimato esproprio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla stipula di un prestito per finanziare somme dovute a soggetti espropriati che hanno ottenuto pronunce favorevoli.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 87/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 maggio, rilevato che ogni eventuale decisione inerente il ricorso all’indebitamento rientra esclusivamente nelle scelte discrezionali dell’Ente, in via generale ed astratta hanno evidenziato che “la tipologia di investimento definita dall’art. 3, comma 18, lett. e) della L. n. 350/2003 in materia di acquisizione di aree, espropri e servitù onerose non può estendersi sino a ricomprendere ogni eventuale ulteriore onere o costo aggiuntivo determinatosi in seguito anche ad eventuali pronunce dell’Autorità giudiziaria e, pertanto, alla luce della legislazione vigente, deve ritenersi consentito il ricorso all’indebitamento esclusivamente per le spese riferite alle indennità di esproprio, mentre deve escludersi la possibilità di finanziare mediante indebitamento ulteriori oneri quali eventuali spese legali, spese per consulenze tecniche di ufficio, fattispecie di risarcimento del danno o eventuali interessi maturati”.

 

 


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