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Abruzzo, deliberazione n. 24 – Tarsu non dovuta per locali accessori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere ad un condono generalizzato delle sanzioni e interessi contenuti negli avvisi di accertamento emessi per la Tarsu dovuta su garage, sottotetti e locali di sgombero non denunciati.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 24/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio hanno ricordato che la tassa sui rifiuti non è dovuta per locali accessori alle abitazioni.

Pertanto, non essendo i locali adibiti a garage assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani, non è possibile, per l’ente, irrogare sanzioni ed interessi su tributi non dovuti.

Il principio di diritto applicabile è che, comunque, grava sul contribuente la prova dell’esenzione (o della ridotta imposizione), e questa concerne: o la natura pertinenziale del bene in ipotesi assoggettabile (articolo 62 c.1 d.lgs. 507/93), oppure l’inidoneità dello stesso alla produzione di rifiuti per la sua destinazione o per obbiettive condizioni di inutilizzabilità (articolo 62 c. 2).

Pertanto, i magistrati contabili hanno chiarito che lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, anche se non dovuto potrà essere disposto dall’ente solo in caso di richiesta del contribuente e tenuto conto del termine decadenziale (due anni dall’avvenuto pagamento).

In merito all’ulteriore quesito, ovvero sulla possibilità di procedere alla restituzione delle somme già introitate sulla base di accertamenti definiti in adesione dagli stessi contribuenti, i magistrati contabili hanno chiarito che l’articolo 50 della legge 449/1997 estende anche ai tributi locali l’istituto dell’accertamento con adesione (detto anche “concordato”) sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 218/1997.

Tale procedimento, hanno chiarito i magistrati, non impedisce il rimborso di quanto non dovuto sia in termini di tributi che per interessi e sanzioni, ma esclusivamente nel rispetto del procedimento previsto dalle norme (art. 75 d.lgs. 507/1993).

 


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