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Marche, deliberazione n. 41 – Spesa rinnovo CQC


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del soggetto che deve far fronte agli oneri connessi al rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), in particolare se tali oneri debbano essere sostenuti dai singoli dipendenti ovvero dall’Ente, trattandosi di spese di formazione del personale.

In via subordinata, l’Ente ha chiesto se sia possibile ritagliare un regime differenziato per i dipendenti di ruolo con profilo professionale di autista, rispetto ai quali il costo del corso di formazione potrebbe essere considerato a carico della Amministrazione trattandosi di adempimento intervenuto successivamente all’assunzione degli stessi ed indispensabile per il mantenimento del profilo professionale.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 41/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ribadito quanto espresso nel precedente parere (37/2013), secondo cui “non risulta esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l’obbligo di sostenere l’onere di cui trattasi e, d’altra parte, esiste un divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi”.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che non è possibile “ritagliare un regime differenziato per la diversa ipotesi di personale rispetto al quale la necessità di conseguire e di mantenere la specifica carta di qualificazione sia insorta successivamente all’assunzione degli stessi risultando la stessa irrilevante sotto lo specifico profilo scrutinato”.

 


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