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Lombardia, deliberazione n. 202 – Collaborazione occasionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare una collaborazione occasionale con un assistente sociale per un progetto sociale diretto all’erogazione di un contributo e finalizzato alla piena riuscita del recupero sociale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 202/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno ricordato che “integra una violazione diretta dell’art. 76, comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133 la stipulazione da parte dell’ente locale di un negozio di lavoro autonomo che assuma la forma di collaborazione coordinata e continuativa; ovvero, una forma di collaborazione caratterizzata dalla continuazione della prestazione e dalla coordinazione con l’organizzazione ed i fini istituzionali dell’ente locale committente, tanto che l’ente medesimo conservi un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi”.

In altri termini, “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – essendo utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative- in concreto attuano forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale ex art. 36 t.u. pubbl. imp.”, non rilevando, in nessun caso, la causa para-assistenziale anziché sinallagmatica della prestazione.

 

 


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