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Marche, deliberazione n. 38 – Gestione farmacie comunali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al mantenimento della partecipazione nella società in house che gestisce esclusivamente il servizio di farmacia comunale.

L’ente ha premesso che la società ha registrato perdite negli esercizi 2010, 2011 e 2012.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 38/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno ricordato che in base all’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010, sono vietati aumenti di capitale e trasferimenti straordinari nei riguardi di società non quotate che abbiano registrato, per tre volte consecutive, perdite di esercizio, fatta salva l’ipotesi contemplata dall’art. 2447 c.c. (peraltro riferita alle società per azioni), ovverosia, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Pertanto, l’ente non potrà che mettere in liquidazione la società.

 


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