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Liguria, deliberazione n. 23 – Contributo ad associazioni di volontariato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 8, dell’articolo 6, del d.l. 78/2010, in base al quale le amministrazioni devono procedere a significative riduzioni di spesa per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per rappresentanza (spesa che non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009).

In particolare, l’ente ha chiesto se rientrino in tale limite anche le spese per la realizzazione di una pubblicazione da parte di un’associazione di volontariato, la cui attività è finanziata in parte da contributi pubblici.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 23/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che i contributi erogati a favore di terzi, quali le associazione di volontariato, non rientrano nel campo di applicazione della norma sopra richiamata.

Secondo i magistrati contabili, tali iniziative, che sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.

Tuttavia, “sarebbe opportuno, per una maggiore trasparenza nell’erogazione dei contributi, che l’ente prevedesse in modo chiaro con regolamento le caratteristiche che devono avere le associazioni beneficiarie dei contributi in esame”.

 


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