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Liguria, deliberazione n. 22 – Lavori di somma urgenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 191, comma 3, del Tuel, in particolare con riferimento a quando sia legittimo procedere al riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma urgenza con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lett. e) (debiti fuori bilancio).

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 22/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che tale procedura costituisce una deroga a quella ordinaria, ammessa solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore: necessità di lavori di somma urgenza e mancanza (o insufficienza) di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.

Pertanto, solo in presenza di tali presupposti l’ente potrà procedere all’ordinazione dei lavori a terzi e attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma.

 


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