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Veneto, deliberazione n. 111 – Locazione passiva uffici attività giudiziaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, in particolare sulla possibilità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione passiva con il medesimo ente pubblico (ex IPAB) concedente l’immobile attualmente utilizzato, al fine di ampliare gli spazi della superficie, necessari ad accogliere il personale degli uffici soppressi ed ora assegnati all’ufficio del Giudice di Pace.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 111/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno ricordato che l’articolo 1 della legge 392/1941 recante “Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari”, impone agli enti, nel cui territorio sono situate le circoscrizioni giudiziarie, di sostenere gli oneri necessari al loro funzionamento (esclusi quelli per il personale che rimangono di competenza dell’amministrazione giudiziaria), tra le quali sia annoverano anche quelli necessari alla messa a disposizione degli immobili finalizzati allo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, qualora la locazione passiva fosse l’unica strada percorribile dall’ente, la legge 392/1941, in quanto norma speciale, prevale sulla norma, sussumibile nella categoria della generalità, prevista dall’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012 nella parte in cui impone il divieto a tutte le p.a. di stipulare nuovi contratti di locazione passiva.

L’ente quindi potrà procedere alla stipula del contratto di locazione per mettere a disposizione locali idonei all’ufficio circoscrizionale del G.d.P., in relazione alle nuove esigenze conseguenti alla soppressione degli altri uffici provinciali, qualora:

– la stipula del contratto di locazione passiva sia l’unica soluzione prospettabile tra quelle che l’ordinamento mette a disposizione delle amministrazioni territoriali;

– gli oneri derivanti dal contratto di locazione risultino inferiori ai risparmi di spesa complessivamente derivanti dalla dismissione degli immobili in precedenza adibiti ad uffici dei G.d.P. e ora soppressi.

 


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