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Campania, deliberazione n. 193 – Acquisti immobili per “interventi speciali”


Un sindaco ha chiesto se il divieto di acquisto di immobili, in essere per il 2013, valga anche per le operazioni finalizzate alla valorizzazione dei beni e siti culturali, attraverso restauro, conservazione, riqualificazione e sviluppo di servizi e attività connesse, favorendone l’integrazione con altri servizi turistici e finanziati con fondi P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 193/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 maggio, hanno ricordato che in base al comma 1-sexies dell’articolo 12, d.l. 98/2011, sono fatte salve da tale divieto le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali, realizzati a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione, finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del d.lgs. 88/2011.

I magistrati contabili hanno, tuttavia, chiarito che “non tutte le operazioni di acquisto di immobili che si inseriscono nell’ambito di programmi di coesione e di sviluppo, pure finanziati da fondi comunitari, nazionali o regionali, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 12 comma 1-sexies, stante l’espresso rinvio della norma agli “interventi speciali” di cui al comma 5 dell’art. 119 Cost finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88”.

Pertanto, spetterà all’ente verificare in concreto quali acquisti siano ricompresi effettivamente negli speciali programmi finanziati dal richiamato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e, in particolare, nell’ambito dei programmi e piani approvati dalle Deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) previste dal d.lgs. 88/2011.

Con riferimento all’ulteriore quesito, ovvero se il divieto di acquisto di immobili, sancito per l’anno 2013, valga anche per l’esercizio di prelazione di cui all’articolo 60 del d.lgs. 42/2004, i magistrati contabili hanno ricordato che “il legislatore fa salve dal divieto, per il 2013, esclusivamente le operazioni già oggetto della “verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica”, e, quindi, già autorizzate con il decreto ministeriale previsto dall’art. 12, comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge”.

Analogamente, “le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica”, anch’esse fatte salve dal divieto, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e alle finalità di contenimento della spesa pubblica.

Secondo i magistrati contabili, “le norme in parola non ammettano deroghe ulteriori rispetto a quelle espressamente previste”.

 


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