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Toscana, deliberazione n. 134 – Società strumentali e attività commerciali


Un sindaco ha chiesto un parere in materia di società partecipate, in particolare se:

– sia possibile considerare esclusa dalla previsione di cui all’articolo 4 del d.l. 95/2012 “una società che dipende per l’intero suo fatturato da decisioni e contratti di servizio” esclusivamente per una modalità tecnica di fatturazione o per la natura del servizio strumentale a lei affidata”;

– devono rientrare nel fatturato posto a base di riferimento dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 95/2012, “anche attività che vengono svolte in palese contrasto con la previsione di cui all’art. 13 del decreto Bersani, che prevede nelle società strumentali un oggetto esclusivo e il divieto di svolgere attività verso terzi”.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 134/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno chiarito che “le due tipologie di attività, strumentale e commerciale, non dovrebbero (rectius: non avrebbero dovuto) coesistere nell’ambito della stessa società in virtù del divieto di cui all’art.13 della legge 248/2006 e della violazione del principio del perseguimento delle finalità istituzionali dovendovi essere coerentemente ispirate le attività svolte”.


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