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I chiarimenti non possono modificare le prescrizioni di gara


La lex specialis di gara non può essere modificata senza integrare i termini per la presentazione delle offerte, altrimenti si viola la par condicio.

Pertanto, laddove la stazione appaltante ritenga necessario integrare o modificare le prescrizioni contenute nel bando deve modificare tale atto.

Questo il principio ribadito dal Tar Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza n. 780 del 17 maggio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società avverso l’illegittimo operato della stazione appaltante che, attraverso dei chiarimenti, aveva di fatto modificato e integrato il bando di gara, prevedendo altresì ulteriori motivi di esclusione.

I giudici amministrativi, hanno ribadito che non è possibile introdurre previsioni innovative o modificative delle prescrizioni di gara attraverso l’istituto dei “chiarimenti” (rectius: con note di chiarimento alle prescrizioni di gara).

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ritenuto l’operato della stazione appaltante non conforme ai principi di trasparenza e par condicio dei soggetti interessati alla partecipazione alla gara, in quanto, avendo pubblicato dei “chiarimenti” aventi carattere sicuramente innovativo, non aveva apportato alcuna modifica al bando di gara.

Pertanto, hanno accolto il ricorso presentato, annullando il bando e le successive note di chiarimento.


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