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Liguria, deliberazione n. 12 – Debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 191, comma 3, del Tuel, in particolare, se in caso di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, qualora non vi siano fondi specifici, ma sussistano comunque fondi adeguati, sia in merito al servizio che alla funzione che all’intervento (pur se non specificatamente previsti), l’Ente debba procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lett. e).

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 12/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno chiarito che la deroga alla procedura ordinaria, che prevede prima l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, poi l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 e solo successivamente l’ordinazione della prestazione, è ammessa solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore, ovvero la necessità di lavori di somma urgenza e la mancanza di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori.

Pertanto, “solo in presenza di tali presupposti l’Ente può procedere all’ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal comma 3”.

Diversamente, “in presenza di fondi a tal fine destinati o, in altre parole, quando l’Ente può attivare l’ordinaria procedura d’impegno, non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio”.


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