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Liguria, deliberazione n. 11 – Farmacisti fuori dal taglio del 50% ex art. 9, comma 28


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare, se la gestione diretta di una farmacia comunale possa essere ricompresa tra gli strumenti con cui si realizzino funzioni nell’ambito del settore sociale e conseguentemente se i contratti di collaborazione stipulati con professioni (farmacisti) per la gestione concreta della stessa (farmacia) possano rientrare tra le deroghe previste dal citato articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 11/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno chiarito che “la tutela del diritto alla salute è da solo sufficiente a giustificare la valenza sociale del servizio di farmacia gestito dal Comune”

Infatti, in base a quanto osservato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2010, “la complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l’indubbia natura commerciale dell’attività del farmacista”.

Pertanto, le assunzioni di farmacisti con contratti di lavoro flessibile rientrano nella deroga prevista dall’articolo 9, comma 28 e quindi potranno essere stipulati contratti per una spesa pari a quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità.


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