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Campania, deliberazione n. 169 – Tempo determinato e assenza di impegno 2009


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010

L’ente ha premesso di aver sostenuto nel triennio 2007/2019 una spesa per assunzioni a tempo determinato ex articolo 110, comma 2, del Tuel nel settore tecnico, mentre relativamente allo stesso triennio non risulta impegnata alcuna somma a titolo di assunzioni a tempo determinato per i servizi di polizia locale e servizi sociali.

Pertanto ha chiesto se sia corretto determinare la spesa relativa ad assunzioni in deroga nel settore polizia locale e assistenza sociale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 169/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno ricordato che “solo in assenza di impegno di risorse per il ricorso a forme di lavoro flessibile, operata con l’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 – tra le quali si annovera anche il contratto dirigenziale a tempo determinato conferibile ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del TUEL- nel 2009 o per il triennio 2007- 2009 al fine del computo della base di calcolo per le assunzioni, anche in deroga, del lavoro flessibile l’anno da prendere a riferimento è quello nel quale l’ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi”.


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