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Abruzzo, deliberazione n. 16 – Società di terzo grado


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4 del d.l. 95/2012, in particolare, se sia assoggettabile a tale disposizione una società di terzo livello che presti i propri servizi ausiliari e strumentali in misura superiore al 90% del proprio fatturato, non in favore di una “pubblica amministrazione”, così come definita dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, bensì nei confronti di una società controllante, appositamente costituita per lo svolgimento di un servizio pubblico di rilevanza economica (nello specifico il trasporto pubblico locale).

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 16/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno chiarito che le attività svolte dalla società di terzo grado, non essendo riconducibili al concetto di “servizi di interesse generale aventi anch’essi rilevanza economica” non consentono di escludere tale società dall’applicazione degli obblighi di cui al primo comma dell’art. 4 del D.L. 95/2012, in aderenza a quanto espressamente stabilito dal comma 3 del medesimo art. 4.

Pertanto, le perdite che la stessa ha maturato, che hanno la loro incidenza sul bilancio della capogruppo, “determinano nella Regione l’obbligo di valutare, quale socio maggioritario della società di secondo grado, la necessità della permanenza o meno della partecipazione in società di terzo livello con le caratteristiche finora rappresentate”.


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