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Puglia, deliberazione n. 73 – Spesa personale tempo determinato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità per il Consiglio Comunale di adottare un atto che preveda la possibilità di assumere personale a tempo determinato e/o con altre forme di lavoro flessibile, così da sopperire alla carenza di unità lavorative, derogando il limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 73/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio 2013, hanno chiarito che “l’emanazione di un apposito regolamento da parte degli enti non può consentire la violazione della limitazione della spesa per il personale a tempo determinato imposta dall’art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010 e che l’unica deroga al predetto limite del 50% della spesa dell’esercizio 2009 consentita dal legislatore è prevista, soltanto a decorrere dal 2013, per garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale ove il parametro è individuato nella spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

Inoltre i magistrati contabili hanno ricordato che il mancato rispetto delle limitazioni della spesa per lavoro flessibile costituisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

 


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