Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 188 – Incremento fondo incentivante


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 secondo cui l’ammontare destinato da ciascuna Amministrazione al trattamento accessorio del personale 2011-2013 non può superare l’importo corrispondente impegnato nel 2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se anche le risorse variabili, ancorata al raggiungimento di specifici obiettivi, siano assoggettate a tale limite.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 188/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che “le risorse destinate a tali componenti del trattamento accessorio del personale (non aventi carattere fisso e continuativo) non possono, tuttavia, ritenersi fuori dall’ordinaria dinamica retributiva che il legislatore ha inteso contenere con più volte citato comma 2 bis del ridetto art. 9 d.l. n. 78/2010, che riguarda l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (sia quelle fisse e continuative, che quelle eventuali e variabili)”.

Pertanto, in sede d’individuazione annuale (c.d. “costituzione del fondo”), le singole voci variabili possono incrementarsi o diminuire purché non si superi la quota complessiva delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nell’anno 2010.

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità di escludere alcune voci costituenti il fondo per il trattamento accessorio dall’obbligo di riduzione in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio, i magistrati contabili hanno chiarito che il fondo, in caso di riduzione di personale dipendente, va decurtato complessivamente in misura proporzionale, senza distinguere fra la natura delle voci che lo alimentano o in relazione alla successiva destinazione.

 


Richiedi informazioni