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Lombardia, deliberazione n. 187 – Spesa personale ufficio Giudice di Pace


Un sindaco ha chiesto se la spese per il personale dell’ufficio del Giudice di pace sia da comprendere tra quelle rilevanti ai fini del calcolo dei vari limiti di legge previsti per tale aggregato.

Inoltre, l’ente, soggetto al patto di stabilità dal 2013, ha chiesto quale sia il corretto metodo di calcolo della spesa per il personale, con particolare riferimento alla quota parte imputabile alle società partecipate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 187/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che “le spese di funzionamento della giustizia, in caso di richiesta di mantenimento di una sede giudiziaria soppressa, vengono sussunte nell’alveo dei servizi comunali, al pari degli altri erogati ai cittadini”.

Pertanto, qualora l’Amministrazione, assieme agli altri Comuni consorziati, si determini a mantenere l’Ufficio del Giudice di pace ne dovrà sopportare gli oneri finanziari ad ogni effetto di legge (patto di stabilità, equilibrio di parte corrente e vincoli di personale).

In particolare, ai fini del rispetto dei tetti di spesa per il personale, varranno i criteri di ripartizione valevoli per le spese sostenute da un consorzio fra enti locali.

Relativamente al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che l’ente “fermo restando l’obbligo di osservare un predeterminato rapporto fra spesa per il personale e spesa corrente (art. 76 comma 7 d.l. n. 112/2008) al cui fine rileva anche il costo per il personale sostenuto da società partecipate, ai fini della riduzione della spesa storica dovrà far riferimento, dal 2013, ai commi 557 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (valevole per gli enti sottoposti a patto di stabilità) e non più al comma 562”.

In particolare, ai soli fini della dimostrazione del rispetto, nel 2013, dell’obbligo di progressivo contenimento, la spesa per il personale sostenuta nel 2012 andrà integrata con quella imputabile a società o organismi strumentali facenti capo all’ente, utilizzando il medesimo criterio di consolidamento osservato per il 2013 (da mantenere poi fermo, in assenza di differenti previsioni normative, per il futuro).

 


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