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L’omessa dichiarazione della condanna penale comporta l’esclusione dalla gara


Nelle procedure ad evidenza pubblica l’incompletezza della dichiarazione o la sua integrale omissione rappresenta un’autonoma violazione di legge sanzionabile con l’esclusione dalla gara.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2462 del 7 maggio 2013, con la quale ha confermato la decisione del Tar che aveva annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in considerazione dell’omessa dichiarazione, da parte del direttore tecnico dell’aggiudicataria, circa l’esistenza di una condanna penale a suo carico.

Nel caso in esame, il direttore tecnico aveva dichiarato, ai fini dell’articolo 38 lett. c) del d.lgs. 163/06, che nei propri confronti non era stata emessa sentenza di condanna alcuna nè alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.

Tuttavia, dal certificato del casellario giudiziario acquisito dalla stazione appaltante in sede di verifica dei requisiti di carattere generale, era emerso a carico del predetto direttore tecnico un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile per l’accertata violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I giudici amministrativi hanno chiarito che la dichiarazione ex articolo 38 del d.lgs. 163/2006, “deve essere puntuale ed esaustiva poiché l’Amministrazione, sulla base della stessa, ha l’onere di decidere in merito alla legittima ammissione alla gara e, conseguentemente, la difformità della stessa dal vero o la sua incompletezza non possono essere “sanate” ex post ricorrendo alla categoria del falso innocuo”.

Pertanto, i concorrenti hanno l’onere di indicare tutte le condanne riportate, spettando esclusivamente alla stazione appaltante la valutazione in ordine alla gravità ed alla loro incidenza sulla moralità professionale.

Di conseguenza, nell’ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate, è legittimo il provvedimento d’esclusione, non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione.

 


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