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Lombardia, deliberazione n. 183 – Associazione per supporto enti


Un sindaco ha chiesto se la limitazione di cui all’articolo 9, comma 6, d.l. n. 95/2012, secondo cui “è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”, è operante anche per un’associazione costituita da Comuni quale organismo di coordinamento e di supporto dei comuni associati.

L’ente ha premesso che la finalità dell’associazione consiste nell’assistere le amministrazioni locali nell’attuazione delle politiche energetiche che vedono nel risparmio energetico a livello di usi finali, nell’efficienza energetica e nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, le vie per migliorare le condizioni ambientali, contrastare il cambio climatico, avviare la popolazione ad un uso sostenibile delle risorse.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 183/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che l’ampia latitudine operativa della disposizione non può che comprendere fra gli “enti, agenzie e organismi” anche un’associazione costituita da Comuni quale organismo di coordinamento e di supporto dei comuni associati.

 


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