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I requisiti di ordine generale devono essere dichiarati integralmente


Deve essere esclusa la ditta che ha reso falsa dichiarazione ex articolo 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006, attestando di non aver commesso negligenza nell’esecuzione delle prestazioni ovvero errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 2610 del 14 maggio 2013.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva dichiarato di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, omettendo di dichiarare di essere incorsa in responsabilità contabile nell’esercizio delle funzioni di agente contabile, quale concessionario del servizio di riscossione dei tributi per altra amministrazione.

L’art. 38, comma 1, lettera f) del codice dei contratti stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni, degli appalti i soggetti che “secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualunque mezzo di prova dalla stazione appaltante”.

I giudici amministrativi hanno chiarito che tale ipotesi di esclusione comprende due casi, l’uno relativo a prestazioni affidate dalla stessa amministrazione che ha bandito l’appalto e l’altro che riguarda la negligenza professionale anche in rapporti con altre amministrazioni.

Da ciò discende l’obbligo, per il concorrente, di dichiarare le vicende relative alla grave inadempienza con soggetto diverso dall’amministrazione che ha bandito la gara, al fine di permettere alla stazione appaltante la valutazione dei precedenti professionali delle imprese concorrenti anche in rapporti contrattuali intercorsi con amministrazioni diverse da cui desumere l’affidabilità dell’impresa.

Ne consegue che “ogni dissertazione sulla gravità della negligenza non può trovare ingresso in mancanza della indispensabile dichiarazione, rilevando quale motivo di esclusione dalla gara, di per sé, siffatta omessa dichiarazione”.

 


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