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Gare: i termini per l’impugnazione decorrono dalla seduta pubblica


La presenza di rappresentanti di un concorrente alla seduta pubblica in cui è comunicata l’esclusione costituisce a tutti gli effetti il termine da cui decorrono i 30 giorni per l’impugnazione della decisione, a prescindere dall’invio di una formale comunicazione ex articolo 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

In tale seduta il concorrente ha piena conoscenza delle motivazioni dell’esclusione.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2614 del 14 maggio 2013, con la quale ha confermato la decisione del Tar che aveva dichiarato l’irricevibilità del ricorso in ragione del decorso del termine decadenziale di 30 giorni, considerando quale dies a quo la data della seduta in cui l’esclusione era stata comunicata ai rappresentanti della società.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva indetto una procedura di gara ristretta per la fornitura triennale del servizio di pulizia di autobus, veicoli ausiliari e impianti fissi, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 60 punti previsti per l’offerta tecnica e 40 punti per quella economica.

La commissione, nella seduta pubblica di gara cui erano presenti delegati dei concorrenti, a seguito della verifica di congruità delle offerte economiche presentate dalle partecipanti, aveva comunicato l’esclusione della società dalla gara, ritenendo inammissibile l’offerta presentata dalla stessa alla stregua della normativa dettata dal disciplinare di gara.

In base all’articolo 120, comma 5, c.p.a., per l’impugnazione degli atti del procedimento di evidenza pubblica, il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del Codice dei Contratti o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione “ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto”.

L’articolo 79 non qualifica le forme di comunicazione previste come “esclusive” o “tassative” e non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione.

Tale disposizione infatti, stabilisce al comma 5 che “in ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio (…) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione”.

Secondo i giudici amministrativi, è dalla data della seduta di gara che decorre il termine decadenziale di 30 giorni per proporre ricorso.

E’ in tale occasione, infatti, che la società ha piena conoscenza delle motivazioni dell’esclusione, a prescindere dall’invio della formale comunicazione ex art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

 

 


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