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Lombardia, deliberazione n. 173 – Contratto di locazione a decorrenza pregressa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012.

L’ente ha premesso che dal 1983 ha affittato dei locali adibiti a scuola alla parrocchia e che il contratto è attualmente scaduto e non si è proceduto alla stipula del nuovo.

Considerato che l’attività scolastica sta proseguendo nell’immobile di cui trattasi, l’ente ha chiesto se sia possibile definire un nuovo contratto di affitto a titolo oneroso, a decorrenza pregressa al 01.01.2012 e per anni nove.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 173/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che “la stipula di un contratto di locazione i cui effetti vengono fatti retroagire, ad un momento antecedente all’entrata in vigore del vincolo di finanza pubblica sarebbe senz’altro elusiva del precetto contenuto nella norma di finanza pubblica in esame, visto che la ratio della disposizione in esame è quella di ridurre, per l’anno 2013, gli impegni di spesa degli enti locali relativi a contratti di locazione passiva, salvo il rinnovo di quelli già in essere”.

 


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