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Lombardia, deliberazione n. 172 – Scissione societaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010 che vieta ai comuni con meno di 30 mila abitanti di costituire nuove società, in particolare se sia possibile procedere ad un’operazione di scissione societaria.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 172/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno chiarito che il codice civile, al comma 1 dell’art. 2506, indica due forme di scissione: la forma della scissione totale (o c.d. propria), con la quale la società “scissa” assegna l’intero patrimonio a più società (preesistenti o di nuova costituzione), e la forma della scissione parziale con cui la società “scissa” assegna soltanto una parte del suo patrimonio.

Pertanto, se l’ente locale attiva un procedimento di scissione parziale, mantenendo la partecipazione della società, tale fattispecie non integra una violazione del divieto di costituire nuove società sancito dall’articolo 14, comma 32, d.l. 78/2010, in quanto la società “scissa” subisce una modifica statutaria ma non si estingue.

Diversamente, in presenza di scissione totale, considerando che la società scissa si scioglie, l’acquisizione di una delle società scaturenti dal procedimento di scissione equivarrebbe ad una ipotesi di nuova costituzione non compatibile con la prescrizione contenuta nel comma 32 citato.

 


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