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Lombardia, deliberazione n. 168 – Contratto preliminare di acquisto immobile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138 della Legge di stabilità 2013, in particolare chiedendo se:

 sia possibile procedere all’acquisto di un immobile oggetto di un preliminare stipulato nel 2012, la cui spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2012 per l’intero importo utilizzando, per il conseguente finanziamento, l’avanzo di amministrazione, da corrispondere in 7 anni, per conciliare la necessità dell’acquisto con quella di rispettare gli obiettivi del Patto di stabilità;

 rientrano nella fattispecie normativa degli “acquisti a titolo oneroso”, le cessioni, senza corrispettivo, nel contesto di convenzioni urbanistiche.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 168/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno ricordato che “nell’ottica di un’interpretazione teleologicamente orientata, ciò che qualifica un’operazione economica in termini di acquisto è l’insorgenza di un’obbligazione (di norma di tipo finanziario) quale controprestazione per un arricchimento patrimoniale in termini di “diritto all’immobile”, anche se l’“acquisto” si traduce non in un immediato effetto reale, bensì, in un diritto reale mediato da un diritto di credito”.

Relativamente al primo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che occorre distinguere tra preliminare puro e preliminare ad effetti anticipati.

Pertanto, se il preliminare stipulato nel 2012, è un preliminare ad effetti anticipati, per cui l’impegno finanziario è sorto nello stesso anno, l’acquisto può ritenersi perfezionato nel ridetto anno.

Ove invece gli impegni di spesa per il corrispettivo coincidano con la stipulazione del definitivo e con le scadenze in questo indicate, l’acquisto andrà considerato successivo al preliminare e, ai fini degli articoli 1-ter e 1-quater del d.l. 98/2011, sarà da ricondurre alla data di sottoscrizione dell’atto che produce l’effetto reale e alle scadenze in esso indicate.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che le cessioni, senza corrispettivo, nel contesto di convenzioni urbanistiche, in quanto comportano operazioni di scomputo di oneri di urbanizzazione, devono considerarsi onerose.

Inoltre, “a rilevare non è la data della convenzione urbanistica, bensì, la data dell’atto di acquisto, rispetto al quale, la convenzione urbanistica è mero atto preparatorio”.

 


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