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Lombardia, deliberazione n. 164 – Acquisto immobile conseguente ad un appalto pubblico


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla realizzazione di un’opera pubblica (Polo per l’infanzia) avvalendosi dell’articolo 53, comma 6, del d.lgs. 163/2006 il quale stabilisce che, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.

Inoltre l’ente ha chiesto se il divieto di procedere ad acquisti immobiliari ricomprenda anche la permuta immobiliare “alla pari”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 164/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che l’articolo 1, comma 138, legge 228/2012 vieta l’acquisto di immobili a titolo oneroso e non la diversa ipotesi (in cui l’acquisto è mera conseguenza, differita nel tempo, dell’operazione) dell’appalto di lavori pubblici.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che non rientra nel divieto di acquisto introdotto dall’articolo 1, comma 138, legge 228/2012, il contratto di permuta alla “pari”, risultando operazione finanziariamente neutra e, conseguentemente, non contemplata dal richiamato divieto.

Tale divieto, infatti, risulta applicabile ai contratti nei quali l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto giuridico, determina comunque un esborso finanziario a carico del soggetto pubblico.

 


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