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Liguria, deliberazione n. 7 – Spesa personale società non in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’esatta portata applicativa dell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, in particolare, se il principio del consolidamento nel computo delle spese di personale dell’ente controllante e di quelle della società partecipata sia applicabile anche alle società che, ancorché non riconducibili al modello in house, si trovino a gestire, sia pure in via transitoria, servizi pubblici locali.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 7/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno chiarito che il d.l. 174/ 2012 non estende espressamente il principio del consolidamento anche alle società non in house.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili la forte interconnessione tra gli equilibri finanziari dell’ente locale e l’andamento economico-finanziario delle società partecipate costituisce, comunque, “un limite all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione controllante nel valutare le politiche del personale delle proprie società controllate”.

 


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