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Liguria, deliberazione n. 6 – Spesa personale società controllate


La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo della spesa di personale dell’ente controllante e della spese di personale della società partecipata.

In particolare, la Regione ha chiesto se, ai fini della valutazione della capacità assunzionali della società partecipata, debba essere effettuata la verifica da parte della partecipata del rispetto dell’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente inferire al 50%, ovvero se tale limite debba essere verificato dalla Regione, comprensivo di tutte le società partecipate dalla stessa.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 6/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale orientato verso il principio del consolidamento della spesa di personale tra ente territoriale e società partecipata.

Sussiste, dunque, secondo i magistrati contabili, “un solo tetto complessivo delle spese sostenute per il personale, da calcolare in capo all’ente territoriale (nella specie la Regione) in base alle attività del gruppo regionale, senza che gravi un concorrente ed autonomo limite percentuale in capo alla società in house singolarmente intesa, fermo restando che il criterio enunciato è applicabile, al momento, esclusivamente alle gestioni affidate direttamente a società interamente partecipate dall’ente territoriale che svolgono la propria attività esclusivamente per l’ente controllante”.

Pertanto, ai fini delle percentuali indicate nell’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, deve farsi riferimento non alla sola spesa di personale della società (con riferimento alla spesa corrente della società stessa) ma alla spesa di personale complessiva del “sistema Regione” (comprensivo dell’Ente e di tutte le società partecipate).

 


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