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Avcp: offerta di prodotti equivalenti agli originali


La pretesa della stazione appaltante secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta di un concorrente, quest’ultima avrebbe dovuto fornire la “prova di equivalenza attraverso una dichiarazione resa dalle singole società produttrici delle stampanti indicate, accertante la validità della garanzia delle stampanti anche con l’utilizzo dei toner offerti” non è conforme alla normativa di settore, ponendosi in contrasto con il principio dell’equivalenza sancito all’articolo 68 del codice.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere n. 19 del 6 marzo 2013, con il quale ha risposto all’istanza presentata da una società che aveva contestato la legittimità della lex specialis di gara per l’affidamento della fornitura di accessori, materiale EDP e materiali di consumo per apparecchiature elettroniche nella parte in cui richiedeva esclusivamente offerte relative a prodotti originali.

Nel caso di specie, a seguito di richiesta presentata dalla società circa la possibilità di presentare offerta contenente, non i toner originali, ma prodotti rigenerati “equivalenti”, la stazione appaltante chiariva la necessità di fornire la “prova di equivalenza attraverso una dichiarazione resa dalle singole società produttrici delle stampanti indicate, accertante la validità della garanzia delle stampanti anche con l’utilizzo dei toner offerti”.

Ciò in quanto, le condizioni generali di garanzia generali delle stampanti in uso dalla stazione appaltante stabilivano espressamente l’esclusione della stessa nel caso in cui il guasto o il malfunzionamento della stampante fosse dovuto all’uso di toner non originali.

L’Avcp ha chiarito che, in considerazione del principio della massima partecipazione alle gare di appalto, la stazione appaltante, nel caso di specie, avrebbe dovuto prevedere già nel bando di gara la possibilità per il concorrente di offrire prodotti rigenerati equivalenti, accollandosi in ogni caso il rischio del cattivo funzionamento delle stampanti per l’utilizzo di toner non originali.

Secondo l’Autority, infatti, “consentire ai concorrenti di offrire prodotti rigenerati equivalenti, addossando sugli stessi l’eventuale disagio derivante dal malfunzionamento delle stampanti in uso, potrebbe costituire un giusto compromesso tra le esigenze di ampliare la platea dei concorrenti e salvaguardare le norme di gestione ambientale, e l’esigenza di non subire alcun danno connesso all’esclusione della garanzia per l’utilizzo di toner non originali”.

Per completezza, si segnala l’opposta posizione del Consiglio di Stato, sentenza 537/2013.

 


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