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Avcp: l’incompletezza del fac-simile consente l’integrazione


La stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano prodotto talune dichiarazioni, che non siano annoverate puntualmente nello schema di domanda allegato al bando di gara, sussistendo senz’altro le condizioni per procedere alla richiesta di integrazione documentale, onde evitare che le conseguenze dell’errore dell’amministrazione possano essere traslate a carico dei partecipanti.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere n. 21 del 6 marzo 2013, con il quale ha risposto all’istanza presentata da una ditta che aveva lamentato la mancata esclusione di tre concorrenti per l’omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’articolo 118, secondo comma, del d.p.r. 207/2010, ai sensi del quale “(…) L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile”.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata per l’affidamento di lavori a corpo con il criterio del massimo ribasso, mettendo a disposizione dei concorrenti un fac-simile di offerta economica.

La commissione di gara, pertanto, richiedeva ai concorrenti di integrare, in corso di gara, l’offerta presentando l’omessa dichiarazione, in quanto non contemplata nel fac-simile allegato alla lettera d’invito.

L’Avcp ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la incompletezza della modulistica è da considerarsi comportamento addebitabile all’operato della stazione appaltante dal quale non può ricavarsi una conseguenza sfavorevole ai soggetti partecipanti alla procedura di gara.

Tale conclusione trova conferma nel disposto del comma 1-bis dell’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici ai cui sensi l’esclusione può conseguire soltanto ad una situazione di “(…) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.

Secondo l’Avcp, la mancanza della dichiarazione sulle eventuali discordanze del computo metrico estimativo non può dar luogo ad incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta economica ed è suscettibile di essere sanata in corso di procedura, quando l’omissione non sia imputabile esclusivamente a negligenza del concorrente.

Pertanto, secondo l’Autoriy, la stazione appaltante ha legittimamente consentito ai concorrenti di integrare l’offerta economica con la dichiarazione prescritta dall’art. 118, secondo comma, del D.P.R. n. 207 del 2010.

 


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