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Lombardia, deliberazione n. 163 – Accordo preliminare e acquisti immobili


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione di alcuni terreni sui quali sono state realizzate due opere pubbliche (l’ampliamento di un parco comunale e la realizzazione di un parcheggio pubblico) sulla base di un accordo preliminare stipulato con scrittura privata e di schema di convenzione approvato dal consiglio comunale, previa concessione gratuita delle aree dai legittimi proprietari fino all’ultimazione delle opere.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 163/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che “la mera possibilità di controversie civilistiche non può ritenersi ostativo all’applicazione del divieto di acquisto, che mira a precludere conseguenze ben più onerose”.

Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione abbia occupato il bene in virtù di accordi bonari, e dunque senza la necessità di emanare un decreto di occupazione d’urgenza e di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, ma senza erogare un corrispettivo (quale anticipo del godimento del bene, anche a titolo di indennità di occupazione di urgenza), l’acquisto ricade nel divieto di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012.

 


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