Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisizione di alcuni terreni sui quali sono state realizzate due opere pubbliche (l’ampliamento di un parco comunale e la realizzazione di un parcheggio pubblico) sulla base di un accordo preliminare stipulato con scrittura privata e di schema di convenzione approvato dal consiglio comunale, previa concessione gratuita delle aree dai legittimi proprietari fino all’ultimazione delle opere.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 163/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che “la mera possibilità di controversie civilistiche non può ritenersi ostativo all’applicazione del divieto di acquisto, che mira a precludere conseguenze ben più onerose”.
Pertanto, nel caso in cui l’amministrazione abbia occupato il bene in virtù di accordi bonari, e dunque senza la necessità di emanare un decreto di occupazione d’urgenza e di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, ma senza erogare un corrispettivo (quale anticipo del godimento del bene, anche a titolo di indennità di occupazione di urgenza), l’acquisto ricade nel divieto di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012.