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Lombardia, deliberazione n. 162 – Espropriazione, cessione bonaria, permuta e pubblica utilità


Un Sindaco ha formulato un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, in particolare chiedendo se:

– l’istituto della espropriazione per pubblica utilità possa essere equiparato all’acquisto di un bene, trattandosi non di una compravendita, ma di un acquisto a titolo originario ;

– all’acquisto possa essere equiparata la cessione bonaria in luogo di esproprio;

– all’acquisto di beni possa essere equiparata la permuta.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 162/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che il divieto posto dalla norma si riferisce agli “acquisti”, fra i quali rientrano, pertanto, anche gli acquisti a titolo originario.

Inoltre, rientra nell’ambito applicativo della norma l’acquisto a titolo di accordo bonario, ipotesi in cui il trasferimento del bene avviene a titolo consensuale.

Infine, i magistrati contabili della Lombardia, hanno chiarito che non rientra nel divieto la permuta “pura”.

Ciò in quanto, attesa la ratio della norma, il divieto di acquisto risulta applicabile ai contratti nei quali l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto giuridico, determina comunque un esborso finanziario a carico del soggetto pubblico.

Relativamente alla realizzazione di opere di pubblica utilità, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 49, comma 5, del d.p.r. 327/01, dopo aver disciplinato l’occupazione preliminare all’esecuzione di opere pubbliche, prevede espressamente che “le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità”.

Pertanto, solo in tali ipotesi tassative, l’autorità interessata potrà procedere all’occupazione dei fondi interessati, acquisendone successivamente la proprietà ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. 327/01, in quanto tale attività, discendente da una situazione necessitata, in cui l’intervento dell’amministrazione risulta indifferibile e doveroso, non soggiace ai divieti di cui all’articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012.

 

 


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