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Lombardia, deliberazione n. 160 – Recesso in presenza di “parametri migliorativi” Consip


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, secondo cui “le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

L’ente ha premesso che il fornitore ha negato la revisione del contratto ritenendo i servizi previsti nella convenzione CONSIP non comparabili con quelli offerti nel contratto in essere.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 160/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che il presupposto per il diritto di recesso è costituito dalla presenza, in una convenzione CONSIP vigente, di “parametri migliorativi” rispetto a quelli presenti nel contratto originario stipulato fra le parti.

Secondo i magistrati contabili “la norma non sembra richiedere che tutte le prestazioni oggetto del contratto originario siano comparabili a quelle presenti in una convenzione quadro stipulata da CONSIP, ma solo che vi siano dei “parametri migliorativi”, identificabili e comparabili, rispetto ai corrispettivi pattuiti fra le parti del contratto originario”.

Spetterà dunque all’Ente tale valutazione, optando per l’esercizio del diritto di recesso nel caso in cui, comparando la prestazione offerta dal fornitore e quella presente (anche se non in via esclusiva) in una convenzione stipulata da CONSIP, sia appurabile la presenza di parametri di prezzo maggiormente convenienti in quest’ultima rispetto a quelli originari.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che, in disparte l’integrazione dei presupposti previsti dalla norma per l’esercizio dello speciale diritto di recesso attribuito dall’articolo 1 comma 13 del d.l. 95/2012, l’articolo 21-sexies (rubricato “Recesso dai contratti”) della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 (introdotto dalla novella n. 15/2005) stabilisce che, anche per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione, il recesso unilaterale “è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.

Pertanto, in caso di appalto di lavori è applicabile la disciplina speciale in tema di recesso dal contratto contenuta nel Codice dei contratti.

Per gli appalti di forniture e servizi, invece, in assenza di un’apposita previsione o di uno specifico richiamo a quanto valevole per i lavori, è applicabile la disciplina generale in tema di recesso contenuta nell’articolo 1373, comma 2, del codice civile che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, prevede che il recesso, in deroga alla regola generale (per la quale può essere esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione), può essere esercitato durante l’esecuzione del rapporto, salvo l’inefficacia per le prestazioni eseguite o in corso d’esecuzione.

 


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